
Tecnologia e responsabilità
Ogni progetto parte dalle esigenze della tua Centrale Operativa. Per riconoscimento facciale e lettura targhe, finalità, modalità d’impiego e requisiti di legge si valutano sul caso concreto, per individuare le applicazioni consentite.
Questa guida riguarda le funzioni di riconoscimento impiegate nei progetti. La loro attivazione è riservata ai casi d’uso consentiti dalla normativa italiana ed europea. I dettagli e le fonti ufficiali, verificati al 1° novembre 2026, sono disponibili qui sotto.
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L’impiego del riconoscimento facciale richiede una valutazione specifica del caso d’uso, della base giuridica e delle garanzie per le persone. L’attivazione riguarda esclusivamente gli impieghi consentiti dalla normativa applicabile.
Il confronto biometrico volto a identificare una persona ricade nell’art. 9 GDPR. Occorrono una base dell’art. 6, una condizione applicabile dell’art. 9 e le garanzie del Codice privacy. Il semplice cartello, il consenso generico o una generica esigenza di sicurezza non rendono lecito qualunque impiego.
Il regime dell’art. 9, comma 9, D.L. 139/2021, convertito dalla L. 205/2021, prevede la sospensione degli impianti biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico sino a una disciplina specifica e comunque non oltre il 31 dicembre 2027; il termine è stato prorogato dall’art. 2, comma 6-quater, D.L. 200/2025, convertito dalla L. 26/2026. Il quadro è ora integrato dalla disciplina di polizia del D.Lgs. 160/2026: non è una liberalizzazione dell’identificazione da parte di operatori privati.
Queste competenze non si trasferiscono a un istituto di vigilanza o a una control room privata. Per ogni diverso impiego biometrico occorre individuare la specifica previsione e i presupposti applicabili; la liceità di un diverso impiego privato va dimostrata sul caso concreto. La rilevazione ordinaria delle presenze dei dipendenti mediante riconoscimento facciale non viene proposta come caso d’uso lecito: il Garante ha ribadito l’assenza di una base adeguata nel contesto esaminato nel provvedimento del 29 aprile 2026.
02
Le targhe riconducibili a persone sono dati personali; la loro lettura non è, di per sé, riconoscimento biometrico del volto. Per varchi e parcheggi privati l’impiego può essere valutato per gestione degli accessi o del servizio e tutela di beni e persone, soltanto quando sia necessario, proporzionato e fondato su una base dell’art. 6 GDPR. L’eventuale interesse legittimo richiede un bilanciamento documentato.
Per ZTL, controlli stradali o sicurezza urbana occorrono le specifiche norme di settore e i soggetti competenti: non basta la capacità tecnica di leggere una targa. Riferimenti: artt. 7 e 201 D.Lgs. 285/1992; artt. 4–5 D.L. 14/2017, convertito dalla L. 48/2017, nel rispettivo ambito. Per finalità di prevenzione e perseguimento dei reati svolte dalle autorità competenti si applica il D.Lgs. 51/2018. Il Garante, nel provvedimento del 18 dicembre 2025, ha censurato una raccolta continuativa di transiti senza base idonea. Nessun automatismo su sanzioni o collegamenti con banche dati riservate.
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Finalità e titolare, base giuridica, perimetro delle riprese, informativa, minimizzazione, tempi di conservazione proporzionati, accessi autorizzati e riscontro umano. Valutazione d’impatto quando richiesta e verifica delle garanzie lavoristiche se sono ripresi lavoratori: artt. 5, 6, 9, 13, 25, 32, 35–36 GDPR; Codice privacy, in particolare artt. 2-ter, 2-sexies e 2-septies; art. 4 L. 300/1970 nei casi applicabili. Tempi di conservazione e verifiche di conformità si definiscono sul caso concreto.
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Contatto
Un confronto sulle tue esigenze per individuare le applicazioni pertinenti e i requisiti del progetto.